Malattie Professionali e Infortuni

Verifica ed invio della denuncia di malattia professionale tendente ad ottenere il riconoscimento del danno procurato nel tempo a causa del proprio lavoro

Verifica ed invio della denuncia di infortunio sul lavoro o prosecuzione nel riconoscimento dei postumi di invalidità

Verifica se infortunio rientra nella casistica tipica

Verifica delle scadenze dalla costituzione della rendita di revisione per :

  • malattie professionali (15 anni)
  • infortuni (10 anni)

Verifica della possibilità di aumentare la percentuale postumi dalla valutazione iniziale

Verifica della possibilità di ottenere una rendita INAIL aumentando o sommando i danni subiti

Verifica della possibilità di opposizione alla precedente valutazione del danno

Le nostre sedi periferiche possono indirizzare i nostri assistiti presso medici legali convenzionati al fine di avere una valutazione del danno

Le nostre sedi periferiche possono indirizzare i nostri assistiti presso avvocati convenzionati al fine di avere una eventuale valutazione sulla possibilità di azioni legali per il risarcimento del danno subito

Con il termine danno differenziale si identifica il danno risarcibile al lavoratore, ottenuto dalla differenza tra quanto versato dall’Inail a titolo di indennizzo per infortunio sul lavoro o malattia professionale, e quanto è possibile richiedere al datore di lavoro a titolo appunto, di risarcimento del danno in sede civilistica.

Verifica del requisito al fine di poter attivare le procedure dovute al riconoscimento della patologia.

La polizza assicurativa contro gli infortuni domestici riconosce e valorizza la tutela assicurativa delle persone, donne o uomini, che svolgono, a titolo gratuito e senza vincolo di subordinazione, un’attività rivolta alla cura dei componenti della famiglia e dell’ambiente in cui dimorano, in modo abituale ed esclusivo.

L’assistenza protesica a carico dell’Inail è rivolta a coloro che, avendo subito un infortunio sul lavoro, necessitano di protesi e/o ausili tecnici, la cui applicazione e utilizzo sono parte integrante del percorso di riabilitazione e reinserimento della persona. L’Inail eroga prestazioni di riabilitazione non ospedaliera ai lavoratori infortunati o affetti da malattia professionale, sia in forma diretta, tramite i propri centri, sia in forma indiretta, avvalendosi di strutture sanitarie pubbliche e private accreditate convenzionate con l’Inail.

È una prestazione economica, sostitutiva della retribuzione. Viene corrisposta al lavoratore in caso di infortunio o di malattia professionale – che impedisca totalmente e di fatto all’infortunato di svolgere l’attività lavorativa – a decorrere dal quarto giorno successivo alla data di infortunio o di manifestazione della malattia professionale, compresi i giorni festivi, fino alla guarigione clinica.
È una prestazione economica, sostitutiva della retribuzione. Viene corrisposta al lavoratore in caso di infortunio o di malattia professionale – che impedisca totalmente e di fatto all’infortunato di svolgere l’attività lavorativa – a decorrere dal quarto giorno successivo alla data di infortunio o di manifestazione della malattia professionale, compresi i giorni festivi, fino alla guarigione clinica.

La rendita è una prestazione economica, non soggetta a tassazione Irpef, erogata ai superstiti dei lavoratori deceduti a seguito di un infortunio o di una malattia professionale.

La rendita decorre dal giorno successivo alla morte del lavoratore ed è erogata agli aventi diritto: coniuge/unito civilmente: fino alla morte o a nuovo matrimonio e figli:

  • fino al 18° anno di età, senza necessità di ulteriori requisiti;
  • fino al 21° anno di età, se studenti di scuola media superiore o professionale, viventi a carico e senza un lavoro retribuito, per tutta la durata normale del corso di studio;
  • non oltre il 26° anno di età, se studenti universitari, viventi a carico e senza un lavoro retribuito, per tutta la durata normale del corso di laurea;
  • maggiorenni inabili al lavoro, finché dura l’inabilità.

In mancanza di coniuge/unito civilmente e figli: genitori naturali o adottivi, viventi a carico, fino alla morte fratelli e sorelle, viventi a carico e conviventi, con gli stessi requisiti previsti per i figli.

Pensioni e contributi

Sostegno al reddito

Sostegno alla famiglia

Disabilità e Invalidità

Immigrazione

Mal. Profess. e Infortuni