L’Assegno temporaneo è erogato dall’Istituto in presenza di figli minori di 18 anni, inclusi i figli minori adottati e in affido preadottivo, ai nuclei familiari che non abbiano diritto all’assegno per il nucleo familiare.

L’importo mensile dell’Assegno temporaneo spettante al nucleo familiare è determinato sulla base  ISEE .

Al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, il richiedente dell’assegno temporaneo deve essere in possesso, cumulativamente, dei seguenti requisiti:

  1. essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno semestrale;
  2. essere soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;
  3. essere residente e domiciliato in Italia con i figli a carico sino al compimento del diciottesimo anno d’età;
  4. essere residente in Italia da almeno due anni, anche non continuativi, ovvero essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale;
  5. essere in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) in corso di validità, calcolato ai sensi dell’articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, secondo la tabella di cui all’articolo 2 del decreto-legge n. 79/2021.