In considerazione dell’emergenza sanitaria in corso e del lungo tempo trascorso dall’invio dell’istanza e dell’alto numero di pratiche ancora in trattazione, il permesso potrà essere concesso anche se non vi sia un nuovo datore di lavoro disponibile all’assunzione del lavoratore. Lo rende noto il Ministero dell’Interno nella Circolare n. 3625/2021 a parziale correzione delle indicazioni già fornite nella nota n. 3020/2021.
Nello specifico i chiarimenti riguardano la procedura di emersione ove sia stata dichiarata l’esistenza di un rapporto di lavoro cessato nell’attesa della convocazione presso lo sportello unico