’indennità ISCRO,  è destinata ai liberi professionisti, compresi i partecipanti agli studi associati o società semplici, iscritti alla Gestione separata, che esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo connesso all’esercizio di arti e professioni.

 

Requisiti

 

L’indennità ISCRO è riconosciuta ai lavoratori come sopra individuati che possono fare valere congiuntamente i seguenti requisiti, previsti dall’articolo 1, comma 388, della legge n. 178/2020:

a) non essere titolari di trattamento pensionistico diretto e non essere assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie;

b) non essere beneficiari di Reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26;

c) avere prodotto un reddito di lavoro autonomo, nell’anno precedente alla presentazione della domanda, inferiore al 50 per cento della media dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nei tre anni anteriori all’anno precedente alla presentazione della domanda;

d) avere dichiarato, nell’anno precedente alla presentazione della domanda, un reddito non superiore a 8.145 euro, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rispetto all’anno precedente;

e) essere in regola con la contribuzione previdenziale obbligatoria;

f) essere titolari di partita IVA attiva da almeno quattro anni, alla data di presentazione della domanda, per l’attività che ha dato titolo all’iscrizione alla gestione previdenziale in corso.

Come anticipato, il presupposto per l’accesso all’indennità ISCRO è l’iscrizione alla Gestione separata; pertanto è necessario, per la fruizione dell’indennità in argomento, che i potenziali destinatari della stessa procedano prima della presentazione della domanda alla formale iscrizione – con le consuete modalità – alla predetta gestione.