È prevista la possibilità di totalizzare i contributi maturati in tutti i Paesi a cui si applica la normativa comunitaria. La totalizzazione internazionale  non comporta il trasferimento dei contributi da uno Stato all’altro, ma consente di tener conto, ai soli fini dell’accertamento del diritto alla pensione, dei contributi maturati nei Paesi convenzionati dove l’interessato ha lavorato.

La totalizzazione internazionale , prevista dalla normativa comunitaria e dagli Accordi e Convenzioni bilaterali stipulati dall’Italia in materia di sicurezza sociale, è ammessa a condizione che il lavoratore possa far valere un periodo minimo di assicurazione e contribuzione nel Paese che deve effettuare il cumulo dei contributi per concedere la pensione.

In base ai Regolamenti comunitari il periodo minimo richiesto ai fini della totalizzazione internazionale è un anno (52 settimane), mentre nel caso degli Accordi e Convenzioni bilaterali questo periodo è stabilito in misura diversa dai singoli accordi e convenzioni.

I contributi utili

Per perfezionare il requisito minimo è utile tutta la contribuzione accreditata, indipendentemente dalla natura. Sono utili tutti i seguenti contributi:

  • obbligatori (lavoro dipendente o autonomo);
  • volontari;
  • figurativi (servizio militare, malattia, maternità, cassa integrazione guadagni , disoccupazione, mobilità, ecc.);
  • da riscatto (corso legale di laurea, attività svolta in Paesi non convenzionati con l’Italia, ecc.).

La totalizzazione internazionale, in ambito comunitario, può essere effettuata anche per ottenere l’autorizzazione ai versamenti volontari. In questo caso è sufficiente che in Italia risulti accreditato almeno un contributo settimanale da attività lavorativa.

Periodi inferiori a un anno

L’istituzione che effettua la totalizzazione internazionale deve prendere in considerazione i periodi di assicurazione inferiori a un anno (52 settimane) per accertare il diritto alla prestazione richiesta e per il calcolo del trattamento pensionistico, se non sorge il diritto ad alcuna prestazione nello Stato in cui i periodi sono stati maturati (articolo 57 del Regolamento n. 883/2004).

I periodi esteri da prendere in considerazione ai fini della totalizzazione internazionale  non devono essere sovrapposti temporalmente ai periodi accreditati in Italia.

Gestione Separata

La normativa si applica anche alle prestazioni spettanti a carico della Gestione Separata (articolo 2, comma 26, legge 8 agosto 1995, n. 335).