l’INPS è tenuto a riconoscere, congiuntamente e con le modalità di erogazione del RdC, una quota supplementare di beneficio economico riferita all’Assegno temporaneo

La misura complessiva è determinata sottraendo dall’importo teorico spettante dell’Assegno temporaneo  la quota di RdC relativa ai figli minori che fanno parte del nucleo familiare.

requisiti:

– i requisiti relativi alla residenza e al soggiorno

– il requisito relativo alla soggezione al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia

inoltre, quale requisito di attribuzione dell’Assegno temporaneo, che i figli minori siano fiscalmente a carico del/dei genitore/i presenti nel nucleo.

L’Istituto effettua la verifica sul carico fiscale dei minori presenti nel nucleo sulla base dei dati dichiarati nella DSU di riferimento e di quelli a disposizione negli altri archivi dell’INPS, procedendo alla decadenza dall’integrazione RdC qualora il requisito venga meno in corso di godimento dell’Assegno temporaneo.

l’integrazione RdC non verrà corrisposta ai nuclei percettori di RdC al cui interno siano presenti soggetti titolari del diritto al pagamento di ANF relativamente all’anno 2021.

L’integrazione RdC è corrisposta mensilmente per un importo calcolato in base al numero di figli minori a carico presenti nel nucleo

Nel caso di affidamento congiunto condiviso, l’assegno, in mancanza di accordo, è ripartito in pari misura trai genitori.

“in caso di affido condiviso del minore avente diritto all’Assegno temporaneo, questo viene corrisposto in forma di integrazione RdC, secondo le modalità di erogazione del RdC, senza corrispondere il 50% dell’importo complessivo al secondo genitore affidatario che non faccia parte del nucleo familiare beneficiario del RdC ”

I percettori di RdC, in possesso dei requisiti per l’accesso all’Assegno temporaneo, non devono fare richiesta all’INPS per il riconoscimento di tale beneficio.

Maggiori informazioni presso gli uffici del Patronato INPAL