Il beneficio spetta al genitore (padre o madre) disoccupato (cioè privo di redditi o con redditi da lavoro dipendente non superiore a 8.145€ che scendono a 4.800€ se autonomo), o monoreddito (cioè che ricava tutto il proprio reddito esclusivamente dall’attività lavorativa, sia pure prestata a favore di una pluralità di datori di lavoro ovvero sia percettore di un trattamento pensionistico previdenziale), che faccia parte di un nucleo familiare monoparentale (cioè un nucleo familiare in cui sia da solo con uno o più figli disabili anche maggiorenni).

Il beneficio verrà erogato dall’INPS a seguito di una domanda che il genitore dovrà presentare annualmente corredata dall’autocertificazione dei requisiti. La misura del beneficio è graduata in funzione del numero di figli disabili a carico: se è uno spettano 150€ mensili; se sono due spettano 300 euro mensili; se sono tre o più spettano 500 euro mensili. Le mensilità sono 12 l’anno. L’importo erogato è esente dal prelievo fiscale, per cui si tratta di una cifra netta mensile e può essere cumulato con il reddito di cittadinanza.

L’INPS detterà apposite istruzioni per la presentazione delle istanze.