Rilascio della procedura per la presentazione delle domande per i lavoratori dipendenti

L’articolo 9 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, ha previsto, a partire dal 22 ottobre 2021 (data di entrata in vigore della norma) e fino al 31 dicembre 2021, uno specifico congedo rubricato “Congedo parentale” e denominato, a seguire, “Congedo parentale SARS CoV-2”, per distinguerlo dall’esistente istituto del congedo parentale disciplinato nel decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (T.U. maternità/paternità).

Può essere fruito dai genitori lavoratori dipendenti, dai lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata o dai lavoratori autonomi iscritti all’Inps, per la cura dei figli conviventi minori di anni 14 affetti da SARS CoV-2, in quarantena da contatto o con attività didattica o educativa in presenza sospesa.

Tale congedo può essere utilizzato, senza limiti di età e indipendentemente dalla convivenza, per la cura di figli con disabilità in situazione di gravità accertata

Per i periodi di astensione fruiti è riconosciuta un’indennità pari al 50% della retribuzione o del reddito a seconda della categoria lavorativa di appartenenza del genitore richiedente il congedo e i periodi sono coperti da contribuzione figurativa.

Per presentare la domanda di “Congedo parentale SARS CoV-2” si deve utilizzare la procedura per l’acquisizione delle Domande per Prestazioni a sostegno del reddito – Servizio Maternità selezionando le voci “Congedo Parentale” oppure “Congedo Parentale su Base Oraria”, anche per figli con disabilità in situazione di gravità.

Più informazione presso le sedi del Patronato INPAL