L’articolo 12-ter dispone espressamente che il requisito dell’attività lavorativa previsto dall’articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, deve intendersi soddisfatto qualora l’invalido parziale svolga un’attività lavorativa il cui reddito risulti inferiore al limite previsto dall’articolo 14-septies del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, per il riconoscimento dell’assegno mensile di cui al predetto articolo 13.

Ciò premesso, alla luce dell’attuale assetto normativo, il precedente messaggio n. 3495 del 14 ottobre 2021 deve intendersi superato.

Più precisamente, a far data dall’entrata in vigore della legge n. 215 del 2021 (21 dicembre 2021), nel procedimento di liquidazione dell’assegno mensile di cui all’articolo 13 della legge n. 118 del 1971, sarà riconosciuto il diritto a tale prestazione economica anche quando il soggetto richiedente svolga un’attività lavorativa il cui reddito annuale non superi o sia pari a € 4.931,00, come previsto dall’articolo 14-septies del decreto-legge n. 663 del 1979, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 33 del 1980.

Le domande di prestazione presentate e non accolte successivamente alla pubblicazione del citato messaggio n. 3495/2021 saranno riesaminate d’ufficio in autotutela sulla base dei parametri previsti dalla nuova disposizione normativa.