il beneficio prevede, per i lavoratori agricoli a tempo determinato, un particolare beneficio previdenziale, cosiddetto “trascinamento di giornate”.

Tale beneficio consiste nel riconoscimento, sia ai fini previdenziali che assistenziali, in aggiunta alle giornate di lavoro prestate nell’anno 2021, di un numero di giornate necessarie al raggiungimento del numero di giornate lavorative effettivamente svolte presso i medesimi datori di lavoro nell’anno precedente a quello di fruizione dei benefici per gli interventi di prevenzione e compensazione dei danni per calamità naturali o eventi eccezionali di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.

Il beneficio è riconosciuto anche ai piccoli coloni e ai compartecipanti familiari delle aziende che abbiano beneficiato dei medesimi interventi.