La convocazione a visita, nei casi di verbali per i quali sia prevista la rivedibilità, è di competenza dell’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).”

Pertanto, esiste per l’Istituto un espresso obbligo normativo di procedere alla verifica della permanenza delle condizioni patologiche contenute nel verbale sanitario, nel presupposto di un’evoluzione nel tempo del quadro sanitario.

L’Istituto ha individuato nuove modalità operative per razionalizzare l’iter di revisione delle prestazioni assistenziali e rendere il procedimento più celere e immediato, oltre che meno gravoso per gli interessati.

Il nuovo procedimento di convocazione a visita di revisione si sviluppa secondo le modalità di seguito descritte:

  1. quattro mesi prima della data prevista per la visita di revisione, le procedure informatiche estraggono dagli archivi le posizioni interessate e viene trasmessa al cittadino una lettera, con posta prioritaria, contenente l’invito ad allegare la propria documentazione sanitaria tramite il servizio online “Allegazione documentazione Sanitaria Invalidità Civile”
  2. in presenza di idonea documentazione sanitaria, da inviarsi entro 40 giorni dalla data di spedizione della lettera di cui al punto a), il processo di revisione si conclude con la valutazione sugli atti.
  3. qualora non sia possibile procedere a una valutazione sugli atti o nel caso di mancata trasmissione di documentazione medica integrativa, l’interessato è convocato a visita diretta e, a tale fine, riceve, a mezzo raccomandata A/R, l’invito a presentarsi
  4. in tutti i casi di invio di comunicazioni, è attivo anche il servizio di chiamata (outbound)all’interessato – sempre qualora l’Istituto conosca il relativo contatto telefonico – il quale sarà avvisato di persona della visita già programmata. Tramite tale servizio si ricorda al diretto interessato la data, il luogo e l’ora della visita di revisione. Segue, inoltre, ulteriore invito tramite messaggio SMS per ricordare l’appuntamento;
  5. in caso di impedimento a presenziare alla visita deve essere prodotta, alla Struttura Inps territorialmente competente, una documentata richiesta di giustificazione per motivi amministrativi o sanitari. In caso di accoglimento della giustificazione l’assistito è nuovamente convocato a visita;
  6. tutte le comunicazioni di richiesta di documentazione sanitaria e di convocazione a visita esplicitano in modo chiaro che l’assenza non giustificata comporta la sospensione cautelativa della prestazione economica  e decorsi 90 giorni dalla comunicazione della sospensione, si procede alla revoca definitiva della prestazione.