Con l’introduzione dell’assegno unico universale, sono cessate, limitatamente ai nuclei familiari con figli e orfanili, le prestazioni degli assegni per il nucleo familiare (ANF) previste dall’articolo 2 del decreto-legge n. 69/1988,convertito, con modificazioni, dalla legge n. 153/1988 e degli assegni familiari (AF) previsti dal TUAF (art. 4 del D.P.R. n. 797/1955).

Per contro, restano in vigore e continuano a essere riconosciute, le prestazioni di assegno per il nucleo familiare (ANF) e di assegni familiari (AF) riferite a nuclei familiari senza figli composti unicamente dai coniugi, con esclusione del coniuge legalmente ed effettivamente separato, dai fratelli, dalle sorelle e dai nipoti, di età inferiore a 18 anni compiuti ovvero senza limiti di età, qualora si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell’assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi a un proficuo lavoro, nel caso in cui essi siano orfani di entrambi i genitori e non abbiano conseguito il diritto a pensione ai superstiti (cfr. la circolare n. 34/2022).