Attiva la procedura di AUCOM su RDC 

Dovranno  essere comunicate all’INPS, tramite l’apposito modello “Rdc-Com/AU” le
informazioni riguardanti il nucleo familiare percettore di Rdc che non risultino in possesso
dell’Istituto.
In particolare, con il predetto modello, il richiedente o un altro componente del nucleo
percettore del Rdc dovrà autocertificare, ai sensi dell’articolo 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000,
n. 445, la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni previste dalla legge, ai fini del
riconoscimento del diritto all’assegno unico e universale:
1. presenza nel nucleo di figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni di età,
che frequenti un corso di formazione scolastica o professionale ovvero un corso di laurea
(art. 2, comma 1, lett. b), n. 1, del D.lgs n. 230/2021);
2. presenza nel nucleo di figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni di età,
che svolga un tirocinio ovvero un’attività lavorativa e possieda un reddito complessivo
inferiore a 8.000 euro annui (art. 2, comma 1, lett. b), n. 2, del D.lgs n. 230/2021);
3. presenza nel nucleo di figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni di età,
che sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per
l’impiego (art. 2, comma 1, lett. b), n. 3, del D.lgs n. 230/2021);
4. presenza nel nucleo di figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni di età,
che svolga il servizio civile universale (art. 2, comma 1, lett. b), n. 4, del D.lgs n.
230/2021);
5. presenza nel nucleo di figlio minorenne a carico non valorizzato correttamente nella DSU
utile ai fini del riconoscimento del Rdc (minorenni indicati con la lettera “P” e non con la
lettera “F” nel quadro A della DSU);
6. presenza nel nucleo familiare di madre di età inferiore a 21 anni non valorizzata nella
DSU utile ai fini del riconoscimento del Rdc in qualità di dichiarante o coniuge del
dichiarante;
7. indicazione degli esercenti la responsabilità genitoriale riferita a ciascun figlio in seno al
nucleo familiare, ai fini del pagamento dell’assegno unico e universale in parti uguali tra i
genitori (articolo 6, comma 4, e articolo 7, comma 2, del D.lgs n. 230/2021). Dovranno
presentare il predetto modello “Rdc-Com/AU”, ad esempio, i nuclei familiari ove non
siano presenti entrambi i genitori di uno o più figli a carico, a seguito di separazione,
divorzio o in caso di genitori naturali non conviventi;
8. esistenza di un valido provvedimento di affidamento di uno o più figli minori presenti nel
nucleo in capo al dichiarante diverso dal genitore (ad esempio, nonno, zio, fratello, ecc.).

Non dovranno presentare il predetto modello “Rdc-Com/AU” i nuclei familiari percettori di Rdc
nei quali siano contestualmente presenti, all’interno dello stesso nucleo, i due genitori, di cui
uno sia il dichiarante della DSU, ai fini ISEE, con uno o più figli a carico che siano:
a) minorenni;
b) o maggiorenni con disabilità.