L’articolo 32, comma 13, del decreto-legge n. 50/2022, prevede il riconoscimento di
un’indennità una tantum dell’importo di 200 euro a favore dei lavoratori dipendenti stagionali,
a tempo determinato e intermittenti di cui agli articoli da 13 a 18 del D.lgs n. 81/2015.

Nella platea sono ricompresi anche i lavoratori a tempo determinato del settore agricolo.
Ai fini dell’accesso all’indennità una tantum, i richiamati lavoratori devono avere svolto,
nell’anno 2021, almeno 50 giornate di lavoro effettivo nell’ambito di uno o più rapporti di
lavoro di tipo stagionale e/o a tempo determinato e/o di tipo intermittente di cui agli articoli da
13 a 18 del D.lgs n. 81/2015.

Pertanto, il requisito si intende soddisfatto qualora il lavoratore abbia cumulato almeno 50 giornate di lavoro in uno o più delle tipologie di rapporti di lavoro di cui sopra.
Anche per le richiamate categorie di lavoratori, la norma prevede che l’indennità è riconosciuta
ai soggetti che possono fare valere, per l’anno 2021, un reddito derivante dai suddetti rapporti
di lavoro non superiore a 35.000 euro.
L’indennità una tantum è erogata a domanda dall’INPS – da presentarsi secondo le modalità di
cui al paragrafo 7 della presente Sezione II – e non concorre alla formazione del reddito ai
sensi del TUIR. Per il periodo di fruizione dell’indennità in questione non è riconosciuto
l’accredito di contribuzione figurativa.
Si precisa che, ai sensi del medesimo articolo 32, comma 20, del decreto-legge n. 50/2022 le
indennità di cui alla presente circolare possono essere corrisposte una sola volta a ciascun
soggetto avente diritto e, pertanto, l’indennità in parola non è riconosciuta ai lavoratori che
hanno già beneficiato, ad altro titolo, di una delle indennità una tantum di 200 euro di cui agli
articoli 31 e 32 del medesimo decreto-legge