Si rende noto che, a decorrere dal 15 luglio 2022, sarà aggiornata
la domanda telematica di Reddito di cittadinanza (Rdc) e Pensione di cittadinanza (Pdc)

Si richiama, in particolare, l’attenzione sulle modifiche introdotte all’articolo 4, comma 4, del
decreto-legge n. 4/2019, il quale prevede che la domanda di Rdc , resa dall’interessato
all’INPS per sé e tutti i componenti maggiorenni del nucleo,  tenuti agli obblighi
connessi alla fruizione del Rdc , equivale a Dichiarazione di Immediata Disponibilità al Lavoro
(DID), ed è trasmessa dall’INPS all’Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL),
ai fini dell’inserimento nel sistema informativo unitario delle politiche del lavoro.
La domanda di Rdc che non contiene tale dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro è
improcedibile.
Pertanto, il richiedente il beneficio in argomento, valorizzando con apposito flag le dichiarazioni
contenute nei quadri F e G della domanda, è reso consapevole che la
domanda di Rdc equivale a dichiarazione di immediata disponibilità per se stesso e per tutti i
componenti del nucleo familiare tenuti agli obblighi connessi alla fruizione del Rdc e che le
integrazioni necessarie a completare la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro, ai
sensi del articolo 19 del D.lgs 14 settembre 2015, n. 150, devono essere fornite entro 30
giorni dal riconoscimento del beneficio o, comunque, entro i tempi richiesti per la sottoscrizione
dei Patti per il lavoro o dei Patti per l’inclusione sociale.