L’esiguità dell’assegno di mantenimento non può essere posta a fondamento per dimostrare l’assenza dello stato di bisogno economico e, quindi, per negare il diritto all’assegno sociale.

E’ l’orientamento che emerge nella sentenza n. 23305 del 26 luglio con la quale la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso di un cittadino contro l’Inps. L’Istituto aveva, infatti, negato al ricorrente la misura sulla base di una presupposta autosufficienza economica per aver accettato, in sede di separazione, un assegno di mantenimento «inadeguato» rispetto ai redditi dell’ex moglie.

La Cassazione, pertanto, dichiara il principio secondo il quale, ai fini della concessione dell’assegno sociale, lo «stato di bisogno economico» non può essere desunto dalle scelte di vita del richiedente ed in particolare dalla circostanza di non aver accettato, in sede di separazione consensuale, un assegno di mantenimento «adeguato».