La legge 30 dicembre 2021, n. 234 (di seguito, legge di Bilancio 2022), ha previsto all’articolo 1, comma 137, che “in via sperimentale, per l’anno 2022, è riconosciuto nella misura del 50 per cento l’esonero per un anno dal versamento dei contributi previdenziali a carico delle lavoratrici madri dipendenti del settore privato, a decorrere dalla data del rientro nel posto di lavoro dopo la fruizione del congedo obbligatorio di maternità e per un periodo massimo di un anno a decorrere dalla data del predetto rientro. Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche”.

Sotto il profilo soggettivo, pertanto, l’esonero contributivo in oggetto è rivolto a tutti i rapporti di lavoro dipendente, sia instaurati che instaurandi, del settore privato, ivi compreso il settore agricolo, in riferimento alle lavoratrici madri che rientrino nel posto di lavoro dopo aver fruito del congedo di maternità.

L’esonero contributivo riguarda tutti i rapporti di lavoro dipendente del settore privato,  sia a tempo indeterminato che a tempo determinato, compresi i casi di regime di part-time, di apprendistato (di qualsiasi tipologia), di lavoro domestico e di lavoro intermittente.

La richiesta deve essere inoltrata dal datore di lavoro direttamente all’INPS