Il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, prevede l’istituzione di un Fondo finalizzato al riconoscimento di una indennità una tantum a favore dei lavoratori autonomi e dei professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell’INPS e dei professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza, che non abbiano fruito dell’indennità di cui agli articoli 31 e 32 del medesimo decreto Aiuti.

L’importo dell’indennità una tantum è pari a 200 euro per i lavoratori che nell’anno di imposta
2021 hanno percepito un reddito non superiore a 35.000 euro, ma superiore a 20.000 euro.
L’indennità, ai sensi dell’articolo 20 del decreto-legge n. 144/2022, è incrementata di 150 euro
in favore dei lavoratori interessati che, nell’anno d’imposta 2021, hanno percepito un reddito
complessivo non superiore a 20.000 euro (cfr. il paragrafo 4).

I lavoratori appartenenti a una delle categorie di cui al paragrafo 2 della presente circolare, al fine di ricevere l’indennità una tantum, dovranno presentare domanda all’INPS esclusivamente in via telematica, entro la data del 30 novembre 2022