Il 27 dicembre 1947 il Capo provvisorio dello Stato Enrico De Nicola, a Palazzo Giustiniani, firmava la Costituzione della Repubblica italiana, approvata dall’Assemblea Costituente, che entrava in vigore il 1° gennaio 1948.
Articolo 38
Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all’assistenza sociale.
I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria.
Gli inabili ed i minorati hanno diritto all’educazione e all’avviamento professionale.
Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato.
L’assistenza privata è libera.