Anche il padre lavoratore dipendente ha diritto alla fruizione della Naspi in caso di dimissioni presentate durante il primo anno di vita del bimbo. Dal 13 agosto 2022, infatti, per effetto dell’introduzione del congedo di paternità obbligatorio (10 giorni di astensione dal lavoro) i padri hanno la stessa tutela riservata sinora alle madri lavoratrici dipendenti. 

Congedo obbligatorio

I chiarimenti riguardano la novella apportata dal Dlgs n. 105/2022 con la quale, come noto, il legislatore ha introdotto il congedo di paternità obbligatorio. Dal 13 agosto 2022, data di entrata in vigore del provvedimento, ai padri lavoratori dipendenti è riconosciuto un congedo di 10 giorni (interamente retribuito) da fruire tra i due mesi antecedenti la data presunta del parto ed entro i cinque mesi successivi. Si tratta di un congedo aggiuntivo rispetto a quello «alternativo» fruito in sostituzione di quella della madre in presenza di situazioni particolarmente gravi, come la morte e la grave infermità della madre, l’abbandono del minore da parte della madre o l’affidamento esclusivo del bimbo al padre.