Possono esercitare l’opzione le lavoratrici che entro il 31 dicembre 2022 hanno maturato un’anzianità
contributiva di almeno 35 anni e un’età anagrafica di almeno 60 anni e che si trovino – alla data di presentazione
della domanda – in una delle seguenti condizioni:
a) assistano da almeno sei mesi il coniuge o la parte dell’unione civile o un parente di primo grado
convivente con handicap in situazione di gravità, oppure un parente o un affine di secondo grado
convivente nel caso in cui i genitori, il coniuge o l’unito civilmente della persona con handicap grave
abbiano compiuto i settanta anni di età oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti oppure
siano deceduti o mancanti;
b) presentino una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti Commissioni per il
riconoscimento dell’invalidità civile, pari almeno al 74%;
c) siano lavoratrici dipendenti o licenziate da imprese per le quali è attivo, alla data del 1/1/2023 ovvero è
attivato in data successiva, un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale.
Il requisito dell’età è ridotto di un anno per ogni figlio, per un massimo di due anni per le lavoratrici di cui alle
lettere a) e b).
Il requisito anagrafico è di 58 anni per le lavoratrici di cui alla lettera c) anche in assenza di figli.
Il trattamento pensionistico decorre una volta trascorso il termine di dodici mesi dalla data di maturazione dei
requisiti per le lavoratrici dipendenti e diciotto mesi per le lavoratrici autonome