Per proseguire la fruizione della misura senza incorrere nella sospensione, i nuclei familiari devono avere al loro interno uno dei seguenti componenti:

– persone con disabilità, come definite ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159;

– minorenni;

– persone con almeno sessant’anni di età;

– percettori che risultino presi in carico dai servizi sociali in quanto non attivabili al lavoro, come comunicati all’INPS tramite la piattaforma GePI entro il 31 ottobre 2023.

Nel caso in cui il requisito anagrafico utile alla prosecuzione della fruizione della misura maturi prima della settima mensilità o nel mese successivo (ad esempio, per compimento dei 60 anni di un componente del nucleo), lo stesso è rilevato automaticamente dai sistemi e l’erogazione della prestazione prosegue senza soluzione di continuità.

Nel caso di nascita di un figlio o in presenza di nuova disabilità accertata, se la nuova dichiarazione sostitutiva unica (DSU) è presentata entro il settimo mese di fruizione del Reddito di cittadinanza o in quello successivo, la nuova condizione del nucleo è rilevata in fase di rielaborazione automatica delle domande (in sede di rinnovo mensile) e, anche in questo caso, l’erogazione del beneficio prosegue automaticamente, senza soluzione di continuità.

Nel caso in cui, invece, il requisito maturi successivamente al primo mese di sospensione (ad esempio, prestazione sospesa a luglio 2023 e requisito maturato a settembre 2023) o la DSU venga presentata successivamente alla intervenuta sospensione, è necessario presentare una nuova domanda di Reddito di cittadinanza. 

Per i casi di segnalazione da parte degli utenti di disabilità erroneamente non indicate in DSU, le Strutture territorialmente competenti effettueranno la verifica negli archivi dell’Istituto, circa l’effettiva presenza del verbale di invalidità con i requisiti previsti dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159/2013 e, in caso di esito positivo, può essere data l’indicazione di presentare la DSU di rettifica retrodatata alla data di effettiva rilevazione della disabilità.