Acquisito il parere del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell’Economia e delle finanze, con il presente messaggio si forniscono indicazioni circa la possibilità, per i lavoratori disoccupati che hanno risolto il rapporto di lavoro in seguito all’accordo consensuale di cui all’articolo 14, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e all’accordo di cui all’articolo 1, comma 311, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, di accedere alla pensione anticipata per i lavoratori precoci e all’indennità di APE sociale.

L’articolo 14, comma 2, del decreto-legge n. 104 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 126 del 2020, ha sospeso nel frangente emergenziale correlato all’epidemia da COVID-19 le procedure in corso di cui al citato articolo 7 della legge n. 604 del 1966, e ha previsto al successivo comma 3 che le sospensioni e le preclusioni di cui ai commi precedenti non si applicano nel caso di “accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo”.
Anche in favore dei lavoratori aderenti al menzionato accordo è stato previsto il riconoscimento del trattamento di disoccupazione di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22.

Sulla base di un’interpretazione sistematica ed evolutiva delle norme sopra richiamate, si rappresenta che la risoluzione del rapporto di lavoro in seguito all’accordo consensuale di cui all’articolo 14, comma 3, del decreto-legge n. 104 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 126 del 2020, e di cui all’articolo 1, comma 311, della legge n. 178 del 2020, rientra tra le ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro, utili ai fini del riconoscimento dell’indennità di APE sociale e della pensione anticipata per i lavoratori precoci.

Le domande di riconoscimento delle condizioni per l’accesso alla pensione anticipata per i lavoratori precoci e all’indennità di APE sociale di nuova presentazione, nonché quelle pendenti, devono essere esaminate dalle Strutture territoriali INPS sulla base delle indicazioni fornite nel presente messaggio; le domande già respinte devono essere riesaminate dalle medesime Strutture chiedendo il ricaricamento della domanda, sempreché non sia intervenuta una sentenza passata in giudicato con esito sfavorevole per l’assicurato.